Condizioni Generali di Contratto Italia
Versione approvata
La versione italiana delle presenti Condizioni Generali è quella legalmente vincolante.
1. Parti contraenti
Le parti contraenti sono Entourage Italy S.r.l., Via San Gregorio 53, 20124 Milano (di seguito „Entourage”), rappresentata dall'Amministratore Unico Claudio Puglisi, e il rispettivo cliente (di seguito „Committente”).
2. Ambito di applicazione e oggetto del contratto
Le presenti condizioni generali si applicano a tutte le prestazioni di consulenza e supporto che Entourage fornisce ad aziende operanti in particolare nei settori Life Sciences, dispositivi medici, farmaceutico e biotecnologico. Ciò comprende consulenza strategica, supporto progettuale, collaborazione operativa, interim management nonché, in aggiunta, l'intermediazione di personale (di seguito „ricerca e selezione”).
Eventuali accordi contrattuali individuali prevalgono sulle presenti condizioni generali. Condizioni generali difformi del Committente si applicano solo se Entourage ne ha accettato espressamente e per iscritto la validità.
3. Ambito della prestazione ed esecuzione
I contenuti concreti, gli obiettivi e i tempi della prestazione risultano dal singolo contratto, offerta o piano di progetto. Entourage fornisce le proprie prestazioni quale prestazione d'opera intellettuale o contratto di prestazione di servizi ai sensi degli artt. 2222 e seguenti, ovvero 1655 e seguenti, del Codice Civile.
La scelta dei consulenti impiegati spetta a Entourage. La sostituzione del personale è possibile, a condizione che la prestazione concordata prosegua con pari qualità.
Il Committente si impegna a mettere tempestivamente a disposizione tutte le informazioni, i documenti, gli accessi e la collaborazione necessari all'esecuzione della prestazione.
4. Compenso e condizioni di pagamento
Il compenso avviene sulla base delle tariffe giornaliere, degli importi forfettari o dei budget orari concordati nel contratto o nell'offerta. Spese di viaggio, trasferta e costi esterni vengono fatturati separatamente.
I pagamenti sono dovuti senza deduzioni entro 14 giorni dall'emissione della fattura, oltre IVA nella misura di legge (attualmente 22%). In caso di ritardo nel pagamento si applicano gli interessi di mora previsti dal D.Lgs. 231/2002. La compensazione è ammessa solo con crediti non contestati o accertati in via definitiva.
5. Durata, recesso e conclusione del progetto
La durata ed eventuali termini di recesso risultano dal singolo contratto o dall'offerta tra Entourage e il Committente.
In assenza di diverso accordo, il rapporto contrattuale può essere risolto da entrambe le parti con un preavviso ragionevole. Il recesso deve avvenire in forma scritta.
Resta impregiudicato il diritto di recesso straordinario, in particolare in caso di gravi inadempimenti o di un mutamento sostanziale della situazione economica di una delle parti.
In caso di recesso, il Committente è tenuto a corrispondere il compenso per le prestazioni già erogate nonché per le spese non annullabili.
6. Riservatezza e protezione dei dati
Entrambe le parti si impegnano a mantenere riservate tutte le informazioni ricevute nell'ambito della collaborazione, contrassegnate come confidenziali o riservate per loro natura, e a non divulgarle a terzi. Ciò vale anche oltre la conclusione del contratto.
Entourage tratta i dati personali in conformità alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati (in particolare il RGPD e il D.Lgs. 196/2003 come modificato). Un'apposita informativa sulla privacy è messa a disposizione separatamente.
7. Responsabilità
Entourage risponde dei danni solo in caso di dolo e colpa grave. In caso di colpa lieve, la responsabilità è limitata ai danni tipicamente prevedibili e, al massimo, all'importo dell'incarico.
È esclusa la responsabilità per mancato guadagno, perdita di dati, danni indiretti e danni consequenziali. Resta impregiudicata la responsabilità di legge ai sensi della normativa sulla responsabilità da prodotto e in caso di lesione della vita, del corpo e della salute.
8.1. Disposizione speciale: ricerca e selezione, presentazione di un candidato
Un candidato si considera presentato quando al Committente sono state trasmesse informazioni che ne consentono l'identificazione univoca. Se entro 12 mesi dalla presentazione viene concluso un contratto con il candidato, si presume che l'intermediazione sia avvenuta ad opera di Entourage.
Qualora il candidato fosse già noto al Committente in precedenza, ciò deve essere comunicato per iscritto a Entourage entro 14 giorni e comprovato su richiesta.
8.2. Compenso di intermediazione
In caso di intermediazione andata a buon fine, è dovuto un compenso calcolato sulla retribuzione lorda annua prevista (inclusi bonus, premi, auto aziendale, ecc.) del candidato:
| Retribuzione lorda annua | Compenso |
|---|---|
| oltre 90.000,01 € | 36% |
| 60.000,01 € – 90.000,00 € | 33% |
| 30.000,01 € – 60.000,00 € | 30% |
| fino a 30.000 € | importo fisso 9.900 € |
Per i liberi professionisti, il compenso è determinato in base alla tariffa giornaliera concordata, analogamente alla fatturazione di progetto.
8.3. Esigibilità
Il compenso di intermediazione è esigibile alla sottoscrizione del contratto tra Committente e candidato. Per gli incarichi „Premium” si applica una fatturazione a tranche (ad es. 12% al conferimento dell'incarico, 12% dopo il colloquio, 12% all'assunzione).
8.4. Sostituzione del candidato
Se un candidato intermediato viene licenziato entro sei mesi per motivi disciplinari, Entourage offre una nuova ricerca gratuita per un periodo di tre mesi, a condizione che il fatto venga comunicato per iscritto e tempestivamente.
9. Obblighi di informazione
Il Committente informa Entourage senza indugio della conclusione del contratto con un candidato presentato, nonché di eventuali modifiche rilevanti per il processo di progetto o di intermediazione. La retribuzione concordata deve essere comprovata per iscritto su richiesta.
10. Disposizioni finali
Ai rapporti contrattuali si applica il diritto italiano. Foro competente è Milano, salvo diversa disposizione inderogabile di legge.
L'eventuale invalidità di singole clausole delle presenti condizioni generali non pregiudica la validità delle restanti disposizioni.